Immacolata Caputo e Lidia Sautebin – Dipartimento di Farmacia – Università di Napoli Federico II
Riportiamo di seguito la notizia relativa alla pubblicazione di 4 nuovi emendamenti al Regolamento (CE) n.1223/2009 sui prodotti cosmetici:
- Regolamento (UE) 2016/1120 della Commissione* dell’11 luglio 2016 che modifica l’Allegato IV (Elenco Dei Coloranti Che Possono Essere Contenuti Nei Prodotti Cosmetici) del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici: alla luce dei pareri del Comitato scientifico sulla sicurezza dei consumatori (Scientific Committee on Consumer Safety – SCCS), la Commissione ritiene che il nerofumo (nano) (secondo le specifiche di SCCS) dovrebbe essere autorizzato per l’impiego come colorante nei prodotti cosmetici in una concentrazione massima del 10% p/p, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione. La Commissione, quindi, ritiene che l’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1223/2009 andrebbe modificato, come mostrato in Figura 1, per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.
Figura 1
- Regolamento (UE) 2016/1121 della Commissione* dell’11 luglio 2016 che modifica l’Allegato V (Elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici) del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici: alla luce di parere di SCCS, la Commissione ritiene che l’Ethyl Lauroyl Arginate HCl dovrebbe essere autorizzato come conservante a una concentrazione massima dello 0,15% p/p nei collutori, fuorché per i bambini di età inferiore a dieci anni. La Commissione ritiene che l’Allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere modificato come mostrato in Figura 2.
Figura 2
- Regolamento (UE) 2016/1143 della Commissione* del 13 luglio 2016 che modifica l’Allegato VI (Elenco dei filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici) del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici: alla luce dei pareri di SCCS il biossido di titanio (nano) dovrebbe essere autorizzato secondo le specifiche di SCCS, per l’impiego come filtro UV in prodotti cosmetici a una concentrazione massima del 25% p/p, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione. La Commissione, quindi, ritiene che l’Allegato VI del Regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe essere modificato, come mostrato in Figura 3, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico.
Figura 3
- Regolamento (UE) 2016/1198 della Commissione* del 22 luglio 2016 che modifica l’Allegato V (Elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici) del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici: alla luce del parere di SCCS si ritiene importante affrontare l’aumento dell’incidenza di allergie indotte dal metilisotiazolinone e tale sostanza dovrebbe, pertanto, essere vietata nei prodotti cosmetici da non sciacquare. La Commissione, quindi, ritiene che l’Allegato V del Regolamento (CE) n.1223/2009 dovrebbe essere modificato, come mostrato in Figura 4. Viene precisato che l’applicazione del suddetto divieto dovrebbe essere differita per consentire all’industria di operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti. In particolare è opportuno concedere alle imprese sei mesi di tempo per l’immissione sul mercato di prodotti conformi e per il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento.
Figura 4
* La Commissione Europea sulla base dei dati scientifici elaborati dal Comitato Scientifico sulla Sicurezza dei Consumatori (Scientific Committee on Consumer Safety – SCCS) rivaluta periodicamente alcuni ingredienti impiegati nella formulazione dei prodotti cosmetici e disciplinati dal Regolamento (CE) n.1223/2009 sui prodotti cosmetici. Nel caso in cui lo ritenga necessario elabora degli emendamenti al fine di modificarne le condizioni di utilizzo.